Se le lesioni non sono "gravi", niente 231
Con la sentenza del 25 febbraio 2015 n. 8531, la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha recentemente accolto il ricorso di due Società condannate erroneamente per la responsabilità amministrativa a seguito di lesioni colpose, in quanto il conteggio dei giorni di prognosi era errato poichè al di sotto dei 40 giorni.
Nella sentenza il Tribuale ha precisato quali siano i presupposti giuridici minimi perchè vi sia “responsabilità amministrativa” a seguito di infortunio sul lavoro. In particolare secondo l'art. 25 septies, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2001, la responsabilità giuridica dell'ente richiede che si siano verificate lesioni gravi ai sensi dell'art.583 c.p., ossia lesioni comportanti, tra le altre ipotesi, una prognosi superiore ai 40 giorni.
Le lesioni "gravi" e le "lesioni gravissime" fanno riferimento all'articolo 583 del codice penale:
"Art. 583. Circostanze aggravanti.
La lesione personale è grave [...]:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
La lesione personale è gravissima [...] se dal fatto deriva:
1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso."
Va inoltre aggiunto che i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime comportano la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del decreto 231/01 se commessi
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nell'interesse o a vantaggio dell'Azienda,
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con "violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro".
Si ricorda infine che il D.Lgs. 231/01 sanziona l'omicidio colposo e le lesioni personali gravi e gravissime commessi in violazione delle norme prevenzionistiche derivanti non solo da infortunio ma anche da malattia professionale.
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