A proposito di mascherine
Il DPCM del 7 ottobre non cambia nella sostanza nulla relativamente all'uso delle mascherine in ambito lavorativo ed i provvedimenti adottati dalle Azienda con l'adozione dei Protocolli restano tutt'ora validi.
Risulta però utile ribadire un aspetto importante relativamente all'utilizzo delle mascherine in ambito lavorativo, riprendendo il D.Lgs. 18/2020.
All'Art. 16 il decreto dice:
"Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività
1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’articolo 34, comma3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.
2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio."
Per cui in ambiente lavorativo devono essere utilizzati esclusivamente
- DPI, ovvero mascherine marchiate CE e dichiarate FFP1 o FFP2,
- mascherine chirurgiche marchiate CE o valutate idonee dall'Istituto Superiore di Sanità e comprese negli elenchi pubblicati anche dall'INAIL.
Le mascherine prive di marchio CE o non comprese negli elenchi di cui sopra, possono essere idonee per l'uso generico delle persone, ma non per i lavoratori.
Restiamo a disposizione per ogni chiarimento in merito.
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